Statuto Società Italiana di Scienze dell'Alimentazione

Art. 1.

COSTITUZIONE E SEDE

È costituita una associazione scientifica culturale, non avente scopo di lucro denominata « Società Italiana di Scienze dell'Alimentazione » abbreviata in S.I.S.A. con sede in Roma, Via Bu Meliana 12. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
L'Associazione assume, nella propria denominazione ed in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "associazione senza fini di lucro".

L'Associazione non ha scopo di lucro e la sua durata è stabilita a tempo indeterminato. È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L'Associazione non esercita attività imprenditoriali né partecipa ad esse, salvo quelle necessarie per le attività di formazione continua.

Art. 2.

SCOPO DELL'ASSOCIAZIONE

La S.I.S.A. riunisce studiosi e/o esperti delle diverse Scienze dell'Alimentazione nei differenti campi: chimica e biochimica, fisiologia, dietetica, igiene, clinica, psicologia, economica, agronomia, educazione e divulgazione. Per l'approfondimento dei temi emergenti nella ricerca scientifica, nell'educazione alimentare e nella promozione della corretta informazione pubblica.
La S.I.S.A. ha per scopo:

  • Favorire gli incontri e gli scambi fra cultori delle scienze dell'alimentazione e della nutrizione;
  • Promuovere, realizzare e diffondere documenti e pubblicazioni rilevanti nel campo di attività della Società;
  • Essere di supporto scientifico per l'industria agroalimentare;
  • Coordinare attività di ricerca e di studio aventi per scopo la conoscenza degli alimenti nell'alimentazione, nutrizione e tecnologia;
  • Partecipare e promuovere iniziative e programmi di educazione alimentare.

Art. 3.

OGGETTO SOCIALE

Per raggiungere i suoi scopi tra i quali non figurano quelli di lucro, sindacali, politici e religiosi, l'Associazione si potrà servire di pubblicazioni, conferenze, corsi di aggiornamento, riunioni periodiche, eventuali borse di studio e premi, gite istruttive e visite a stabilimenti industriali.

Art. 4.

SOCI

Sono ammessi all'Associazione tutti coloro che ne condividano gli scopi, senza discriminazione di nazionalità, provenienza o di carattere personale. I soci si dividono in:

  • ordinari;
  • onorari;
  • sostenitori.
Sono soci ordinari le persone fisiche che riconoscendosi nelle finalità dell'Associazione, operano attivamente nel campo medico-scientifico.
Sono soci onorari quelle persone fisiche invitate a far parte dell'Associazione da parte dell'Assemblea dei soci per particolari meriti scientifico professionali, manageriali o in quanto appartenenti a particolari fasce di pazienti e soggetti che necessitano di supporto nutrizionale ad alimentare.
Sono soci sostenitori persone, Enti, Istituti, Società, Associazioni tecniche e scientifiche ed altre Istituzioni che, in sintonia con le finalità di cui all'articolo 2, promuovono studi o ricerche nel campo dell'alimentazione e della nutrizione.
La qualità di socio decorre dalla data di delibera di accettazione della domanda.
È esclusa qualsiasi forma di partecipazione solo temporanea alla vita associativa.

Art. 5.

MODALITÀ DI AMMISSIONE DEI SOCI

Coloro che desiderano far parte dell'Associazione devono produrre domanda, controfirmata da un Socio, alla Presidenza dell'Associazione allegando Curriculum Vitae.
Sulle ammissioni, dimissioni, esclusioni dei Soci decide il Consiglio Direttivo.

Art. 6.

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

I Soci hanno diritto di partecipare a tutte le manifestazioni della Società Italiana di Scienza dell'Alimentazione e a ricevere le eventuali pubblicazioni gratuite decise dal Consiglio Direttivo.
Tutti i Soci sono eleggibili a cariche sociali dopo almeno un anno dall'iscrizione alla Società e hanno diritto di voto nelle Assemblee o per referendum.
I Soci hanno diritto alla pubblicazione dei propri lavori sui periodici dell'Associazione, sentito il parere del Comitato di Redazione.
I Soci hanno il dovere dl accettare lo Statuto e condividere gli scopi dell'Associazione, oltre che di essere in regola con il pagamento della quota associativa la cui entità sarà stabilita di anno in anno dal Consiglio Direttivo. Le eventuali dimissioni di un Socio non lo esimono dagli eventuali obblighi finanziari per l'anno in corso e per l'anno precedente.
La quota associativa non è rivalutabile né trasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.
Dopo due anni di mancato pagamento della quota sociale, il Consiglio Direttivo provvederà a sollecitare il pagamento delle quote dovute e, eventualmente, a dichiarare decaduto il Socio moroso.
Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto, previa delibera del Consiglio Direttivo, dalla data di esercizio e non dà diritto alla restituzione della quota associativa.

Il numero dei Soci Onorari non potrà essere superiore a 10.
La loro nomina è a vita e deve cadere su persone eminenti per valore scientifico e/o per particolari meriti nei riguardi dell'Associazione.
La nomina è proposta dal Consiglio Direttivo all'Assemblea.
I Soci Onorari sono esentati dal pagamento della quota sociale.

Art. 7.

SEZIONI E GRUPPI DI STUDIO

L'Associazione, al fine di poter meglio conseguire i propri scopi, può costituire sezioni regionali purché i Soci residenti in una Sezione raggiungano il numero minimo di 10.
Le Sezioni si daranno un proprio regolamento che non potrà essere in contrasto con lo Statuto e con il regolamento dell'Associazione e che dovrà essere approvato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione stessa.
L'Associazione può strutturarsi in Gruppi di Studio, a seconda del tema di studio o di ricerca, costituiti da gruppi di persone o Associazioni non aventi scopo di lucro ed aventi le medesime finalità previste dall'art. 2 del presente Statuto.
I Coordinatori dei Gruppi di Studio sono membri di diritto del Consiglio Direttivo della S.I.S.A. senza diritto di voto.
Sulla costituzione e/o ammissione di Gruppo di Studio alla S.I.S.A. decide il Consiglio Direttivo.

Art. 8.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

  • l'Assemblea generale dei Soci;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Presidente;
  • Il vice-Presidente;
  • l Segretario;
  • Il Tesoriere;
  • il Past-president;
  • Il Presidente Onorario.

Art. 9.

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

L'Assemblea Generale è organo deliberativo dell'Associazione e comprende tutti i Soci in regola con il versamento delle quote associative.

Alle assemblee, siano esse ordinarie che straordinarie, hanno diritto d'intervento e di voto tutti i soci in regola con la quota associativa, quale che sia la categoria a cui appartengono; inoltre, tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto nonché per la nomina e la revoca degli organi direttivi dell'Associazione.

Si riunisce almeno una volta l'anno su convocazione del Presidente o del Segretario Generale.
L'Assemblea Generale delibera sui rapporti presentati dal Presidente e dal Segretario Generale in relazione alla gestione morale e finanziaria ed approva il Bilancio.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei soci presenti secondo le modalità riportate più avanti. Esse sono registrate mediante verbale firmato dal Presidente e dal Segretario Generale.
L'Assemblea Generale può essere convocata in seduta straordinaria su delibera del Consiglio Direttivo o su richiesta scritta di almeno 1/5 dei Soci ordinari, in regola con i pagamenti.
La convocazione dell'Assemblea Generale deve essere fatta almeno 15 giorni prima della riunione e deve essere accompagnata dall'ordine del giorno deliberato dal Consiglio Direttivo e potrà essere fatta mediante lettera raccomandata o posta elettronica (e-mail).
Per la data di convocazione fa fede la data del timbro postale della lettera raccomandata o la data di invio sulla e-mail.
I Soci possono farsi rappresentare, per le operazioni di voto, da un altro Socio con delega scritta: ciascun socio non può raccogliere più di 3 deleghe. L'Assemblea Generale è valida, in prima convocazione, quando sono presenti o rappresentati almeno 1/3 dei Soci e, in seconda convocazione, con qualsiasi numero dei Soci.
Le decisioni dell'Assemblea possono avvenire sia per voto segreto, quando si tratta dell'elezione dei membri del Consiglio Direttivo, o per argomento che il Consiglio Direttivo ritenga opportuno sottoporre a voto segreto, sia per alzata di mano, in tutte le altre circostanze.

Art. 10.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è costituito da:

  • Il Presidente;
  • Il Segretario Generale;
  • Il Tesoriere
  • Sei Consiglieri;
  • Il Past-President.

Il Consiglio Direttivo attende allo sviluppo e all'indirizzo dell'Associazione, ai rapporti con le Istituzioni, le Società scientifiche e il mondo produttivo, alle funzioni di rappresentanza, nonché allo studio di problemi di interesse generale.
Il Presidente e tutti gli altri membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di carattere ordinario e straordinario dell'Associazione secondo le direttive dell'Assemblea Generale e a questo sono attribuite le seguenti funzioni:

  • ratificare la nomina di nuovi Soci ordinari e collettivi;
  • deliberare in merito alla costituzione di Sezioni e Gruppi di Studio;
  • preparare i lavori dell'Assemblea Generale;
  • nominare i delegati per l'Associazione presso Federazioni, Enti, Istituzioni o altre Società;
  • amministrare i fondi dell'Associazione ed autorizza le spese necessarie;
  • proporre le quote annuali per le varie categorie di Soci;
  • redigere la relazione annuale sull'attività sociale, il rendiconto economico e finanziario e propone il bilancio preventivo all'Assemblea;
  • redigere il programma scientifico della Società;
  • proporre e organizza il convegno biennale ed eventuali altre riunioni scientifiche e ne pianifica l'organizzazione, coadiuvato se necessario da soci locali;
  • vigilare affinché il presente Statuto venga osservato e propone all'Assemblea le modifiche statutarie ritenute necessario;
  • proporre all'assemblea la nomina dei soci onorari e del Presidente onorario.

Il Consiglio Direttivo è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o su richiesta di almeno 1/3 dei membri con preavviso scritto di almeno 15 giorni (lettera raccomandata o posta elettronica). Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Il Consiglio Direttivo è valido quando sono presenti almeno 1/3 dei membri.
In caso di impossibilità da parte di qualsiasi componente del Consiglio Direttivo ad essere fisicamente presente ad una riunione del Consiglio Direttivo potrà presenziare in maniera telematica. Non sono ammesse deleghe.
I verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo firmati dal Presidente e dal Segretario Generale, devono essere trascritti nel Registro dei verbali.
Un riassunto del verbale deve essere reso noto ai soci entro due mesi dalla seduta mediante pubblicazione sulla pagina riservata ai Soci del sito web della Società.
Nessun membro del Consiglio Direttivo può essere retribuito.
È previsto un rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle varie riunioni del Consiglio stesso o per missioni autorizzate dal Presidente.
Il Consiglio Direttivo può avvalersi dell'aiuto di un revisore dei conti e di una Segreteria Organizzativa per essere coadiuvato nelle operazioni di segreteria, di promozione e di comunicazione della società.

Art. 11.

IL PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE

Il Presidente o il Segretario Generale rappresentano legalmente l'Associazione. Convocano il Consiglio Direttivo almeno due volte l'anno e convocano l'Assemblea Generale e curano che le sue delibere siano rese esecutive. Il Presidente prende tutte quelle iniziative atte a favorire lo sviluppo e il potenziamento dell'Associazione; può dare deleghe a Consiglieri o Soci per particolari compiti.
Il Presidente propone al Consiglio Direttivo, tra i suoi membri, un vice-Presidente per la sostituzione in caso di assenza o impedimento.
Il Presidente non può essere contemporaneamente Coordinatore di sezione o Gruppo di Studio.
Il Presidente resta in carica 3 anni e viene eletto, a maggioranza semplice dal Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva alla votazione per il rinnovo del Consiglio Direttivo; è rinnovabile una sola volta.

Art. 12.

IL SEGRETAR1O GENERALE

Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio Direttivo e resta in carica per il periodo del Consiglio stesso. Può essere rimosso dalla carica per decisione del Consiglio Direttivo su proposta motivata di almeno la metà più uno dei Membri.
Compiti del Segretario Generale, che può avvalersi di competenze esterne (Segreteria Organizzativa) sono:

  • tenere aggiornato lo schedario dei Soci;
  • tenere il protocollo della corrispondenza;
  • custodire l'Archivio Sociale;
  • mantenere contatti con le case editrici degli eventuali periodici dell'Associazione;
  • svolgere tutte le mansioni stabilite dal Consiglio Direttivo.

Art. 13.

IL TESORIERE E L'ORGANO CONTABILE

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo e resta in carica per il periodo del Consiglio stesso. Può essere rimosso dalla carica per decisione del Consiglio Direttivo su proposta motivata di almeno la metà più uno dei Membri.
Compiti del Tesoriere, per i quali può avvalersi di competenze esterne (revisore dei conti) e costituire in tal modo il cosiddetto "ORGANO CONTABILE" sono:

  • conservare il patrimonio sociale di cui tiene aggiornato l'inventario;
  • curare la riscossione delle quote sociali con eventuale supporto della Segreteria Organizzativa;
  • provvedere ai pagamenti necessari;
  • gestire i fondi provenienti dall'art.15;
  • provvedere alla regolare tenuta dei libri contabili;
  • compilare annualmente il bilancio consuntivo e preventivo che viene sottoposto all'Assemblea.

Il rendiconto economico-finanziario dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.
Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 gg. prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 14.

PRESIDENZA ONORARIA

L'Associazione può conferire la nomina di Presidente Onorario a una o più personalità particolarmente meritevoli, che si sono distinte per il proprio impegno nei confronti dell'associazione. Il Presidente Onorario viene nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente e la nomina viene ratificata dall'Assemblea Ordinaria dei soci. Per rivestire le cariche di Presidente Onorario occorre possedere alte qualità morali e culturali tali da portare lustro all'Associazione. La carica decade qualora le qualità morali venissero a mancare o su richiesta del Presidente Onorario stesso.
Il Presidente Onorario, non ha diritto di voto, non è eleggibile alle cariche sociali e non è soggetto al pagamento della quota sociale.
Può presenziare alle sedute del Consiglio Direttivo e alle Assemblee dei soci e proporre iniziative inerenti la vita associativa.

Art. 15.

FINANZE DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione provvede al proprio finanziamento: con le quote sociali, con i contributi annuali dei Soci Sostenitori; con le libere offerte da parte di Enti Pubblici e Privati e persone fisiche a qualsiasi titolo; con qualsiasi bene mobile, immobile pervenuto per acquisto, lascito, donazione o per qualsiasi altro titolo; con l'utilizzo economico occasionale del Copyright di eventuali Riviste societarie; con i proventi della gestione delle attività direttamente connesse a quelle istituzionali nonché ad esse accessorie in quanto integrative delle stesse.
L'anno finanziario decorre dal 1° Gennaio e termina al 31 Dicembre di ogni anno.
La Società Italiana di Scienze dell'Alimentazione può eventualmente destinare somme a favore di Fondazioni o per l'assegnazione di premi periodici.

Affinché ogni eventuale Sezione costituita possa provvedere alle spese, il Consiglio Direttivo può corrispondere a ciascuna, per ogni Socio iscritto, una aliquota della quota annua.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori e in generale a terzi, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente.
L'associazione ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale.

Art. 16.

ELEZIONI

Il Consiglio Direttivo ogni 3 anni inviterà mediante invio a mezzo
posta elettronica (e-mail) a tutti i soci la richiesta di proporre candidati nonché di proporre la propria candidatura.
La scheda con la lista dei candidati potrà essere inviata per posta elettronica (e-mail) o consegnata ai soci prima delle elezioni. Le schede dovranno essere valutate per lo scrutinio da scrutatori scelti dal CD e i risultati letti di fronte all'Assemblea Generale.

Saranno eletti quei Candidati che avranno raccolto maggior numero di voti.
In caso di parità si procederà ad estrarre a sorte il nominativo da eleggere.

Art. 16.

MODIFICHE ALLO STATUTO

Le eventuali proposte di modifica dello Statuto dovranno, dopo l'approvazione del Consiglio Direttivo, essere notificate per lettera raccomandata o posta elettronica (e-mail) a tutti i Soci.
Lo Statuto potrà essere modificato in una successiva Assemblea purché ottenga il voto favorevole di 2/3 dei Soci presenti, o rappresentanti di delega, all'Assemblea.

Art. 17.

DELL'ORGANO UFFICIALE DELL'ASSOCIAZIONE

La Società Italiana di Scienza dell'Alimentazione provvederà direttamente o tramite una Casa Editrice, e in relazione alle disponibilità finanziarie, a dotarsi di un periodico scientifico, organo ufficiale della Società sul quale verranno pubblicati lavori originali, review o lettere da parte dei soci, nonché gli atti dei convegni.
Nel caso che l'Associazione si avvalga per la pubblicazione dei suoi periodici, dell'opera di una Casa Editrice già esistente, i rapporti fra l'Associazione e quest'ultima saranno regolati ed approvati dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Art. 18.

SCIOGLIMENTO

Per deliberare sullo scioglimento della Società e la devoluzione del patrimonio deve essere convocata un'Assemblea straordinaria con le stesse modalità e gli stessi "quorum" descritti nell'Art.  L'associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente non commerciale in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altro ente non commerciale che svolga un'analoga attività istituzionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 19.

SITO WEB

Il Consiglio Direttivo dovrà curare il sito web della Società, e pubblicare, in una sezione dedicata ai soci e solo a loro visibile, i verbali delle Assemblee Generali e dei Consigli Direttivi al fine di dare la più ampia diffusione possibile delle attività sociali.

Art. 19.

ALTRE DISPOSIZIONI

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile e alle leggi vigenti in materia.